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- Slitta al 2027 l'obbligo per le imprese non quotate.
- Riduzione di oltre il 60% dei datapoint obbligatori negli ESRS.
- Studio MEF/Consob entro il 31 ottobre 2028 sul ruolo dei revisori.
Il contesto normativo riguardante la rendicontazione di sostenibilità ha subito trasformazioni significative negli ultimi mesi. Il D. Lgs. n. 125/2025 ha rappresentato un punto di svolta, ma il successivo intervento del provvedimento europeo “Omnibus”, noto come “stop the clock”, ha introdotto ulteriori modifiche, focalizzandosi sulla semplificazione dei principi EFRAG e sul rinvio delle tempistiche per le imprese non quotate di grandi dimensioni. La Legge n. 118/2025 ha poi ridefinito i termini dell’obbligo e ridotto i contenuti minimi della rendicontazione per le imprese non quotate.
La Legge n. 118/2025, che converte il D. L. n. 95/2025, ha accolto la dilazione degli impegni di reporting sulla sostenibilità (CSRD), offrendo maggiore respiro alle realtà aziendali non quotate, conformemente alla Direttiva (UE) 794/2025, in vigore dal 17 aprile 2025. L’art. 10, comma 1-bis, ha posticipato di due anni, all’esercizio con inizio dal 1° gennaio 2027, l’obbligo di rendicontazione per le imprese di grandi dimensioni, precedentemente fissato al 1° gennaio 2025. Gli enti la cui funzione è rivolta al pubblico restano esenti da tale modifica, dato che sono già soggetti all’obbligo della rendicontazione a partire dal 2024.
L’introduzione di questo nuovo cronoprogramma reca con sé molteplici benefici: le aziende dispongono ora di un periodo esteso per mappare, misurare e sorvegliare gli indicatori relativi alla sostenibilità; i regolatori sono in posizione favorevole per riesaminare ed eventualmente semplificare i principi EFRAG (ESRS), diminuendo così il numero degli elementi informativi obbligatori; infine, l’obbligo riguardante la nomina del revisore insieme alla verifica limitata del bilancio si protrarrà ulteriormente per due anni. Tuttavia, le aziende hanno anche la possibilità di avanzare nella redazione volontaria del bilancio sulla sostenibilità dal 2025 in poi, procedendo altresì a una verifica limitata.

Semplificazione degli ESRS e standard volontari per le PMI
Il Decreto Omnibus ha introdotto un cambiamento significativo nei parametri degli ESRS; in particolare mira a ridurre i datapoint obbligatori di oltre il 60%. Tale semplificazione comporta anche un taglio nelle informazioni relative alla tassonomia ed elimina alcuni principi settoriali. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese che non sono soggette agli obblighi precedentemente definiti, è stata approvata dalla Commissione Europea in data 30 luglio 2025 la Raccomandazione dedicata allo sistema volontario per la rendicontazione ESG delle PMI, noto come VSME.
Quest’ultimo svolge un ruolo cruciale nel proteggere le PMI dalle crescenti richieste relative ai dati ESG da parte delle grandi aziende presenti lungo la loro catena produttiva. Inoltre, definisce precise limitazioni rispetto alle domande inerenti alle pratiche sostenibili provenienti dai livelli superiori della filiera commerciale. Parallelamente al suo scopo difensivo, il VSME si erge come primo passo verso uno snellimento coerente con i tagli europei ai parametri sulla sostenibilità, ben collocato rispetto agli ESRS. Non facendone parte nelle previste disposizioni della CSRD, questo framework richiede pertanto un riconoscimento formale attraverso specifiche raccomandazioni. Da queste ultime si sviluppa poi l’evoluzione dello standard volontario pronto ad essere adottato tramite provvedimenti delegati. L’aumento delle soglie dimensionali associate all’obbligo comporterà una diminuzione nel conteggio delle aziende vincolate a questa normativa; contemporaneamente però si amplierà il gruppo di quelle che sceglieranno di intraprendere una rendicontazione relativa alla sostenibilità su base volontaria. In questo contesto delineato, rivestirà un ruolo cruciale l’evoluzione dello standard nuovo e facoltativo noto come VSME, fondamentale per raggiungere l’auspicata comunanza informativa indicata dalla Commissione. La proposta Omnibus package ha stimolato ulteriori dibattiti riguardanti un possibile passo avanti verso maggiore semplificazione: viene suggerito infatti un aumento dei criteri per essere inclusi negli obblighi previsti dalle normative attuali riguardo al personale dipendente—che potrebbe salire da 500 a 1.000—insieme ad altri parametri economici quali fatturato e totale degli attivi aziendali.
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Il ruolo del revisore della sostenibilità
La Legge n. 118/2025 introduce modifiche significative all’articolo 18, comma undicesimo, del D. Lgs. n. 125/2024: essa impone al MEF e alla Consob la responsabilità di elaborare uno studio entro il termine fissato per il 31 ottobre 2028. Questa ricerca avrà lo scopo primario di investigare i pro e i contro legati alla decisione di attribuire esclusivamente ai revisori legali la funzione riservata ai revisori della sostenibilità.
Nella versione precedente della norma era previsto un tempo ridotto per lo studio e osservazione – pari a soli diciotto mesi; tuttavia, questo è stato prorogato in virtù dello slittamento dei tempi associati all’obbligo normativo.
Solo dopo la data menzionata si potrà avere chiarezza riguardo all’eventuale apertura a nuovi professionisti privi delle competenze contabili specifiche nel campo dei verificatori legati alla sostenibilità: tali figure dovranno comunque ottenere le necessarie abilitazioni previste dalla legge.
In relazione agli anni fiscali 2025 e 2026, le grandi aziende che hanno avuto diritto a un posticipo sull’obbligo potrebbero considerare l’opzione di una rendicontazione sulla propria performance ambientale in modo volontario; in questa situazione l’organizzazione aziendale avrà facoltà sia di incaricare una compagnia specializzata nella revisione contabile sia approfittare dell’esperienza degli specialisti qualificati come revisori della sostenibilità secondo quanto previsto appunto dal D. P. R.. Il D. Lgs. n. 125/2024 richiede una chiarificazione cruciale nei prossimi mesi riguardo alle modalità attraverso cui i revisori legali presenteranno le loro richieste d’iscrizione secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1-bis del D. Lgs. n. 39/2010; tali procedure sono attualmente in fase di sviluppo da parte del MEF.
Il mandato volontario per la validazione del rendiconto di sostenibilità impone al revisore l’obbligo di accertare la conformità rispetto agli ESRS oppure a un più agevole regime definito come VSME. Nel caso in cui venga confermata la conformità agli ESRS, è fondamentale adottare tali standard nella loro interezza; non saranno consentite modifiche o deroghe per nessun motivo. Se invece si opta per l’applicazione degli standard previsti dal VSME, l’incarico assumerà caratteristiche meno complesse grazie a direttive già stabilite e codificate dall’inizio; non sarà necessario intraprendere l’esame preliminare sulla doppia materialità poiché esso viene sostituito da una metodologia decisamente più semplice relativa alla sua applicabilità.
Verso un futuro di rendicontazione sostenibile: tra semplificazione e volontarietà
Il recente intervento normativo conosciuto come l’Omnibus Package ha segnato una significativa evoluzione nel panorama della rendicontazione riguardante la sostenibilità. Ha infatti spostato temporaneamente le scadenze relative all’imposizione normativa inizialmente prevista, mentre si è proceduto ad adeguare i criteri redazionali seguendo logiche semplificatrici e attenuative. Inoltre, si è registrata una notevole restrizione del campo d’applicazione dell’obbligo stesso insieme a un riconoscimento imprevisto del VSME. Tuttavia, persiste una certa precarietà nelle strutture regole stipulate; ciò potrebbe accentuarsi qualora dovesse essere accettato un considerevole innalzamento dei requisiti relativi alla necessità della rendicontazione in ambito sostenibile.
Conseguentemente, si preannuncia una netta diminuzione nella quantità degli enti qualificabili come pubblici o delle realtà aziendali più imponenti soggette ai vincoli previsti dalla CSRD e dunque dalla regolamentazione ESRS. Al contrario, cresce l’urgenza delle informazioni ESG richieste dagli istituti bancari nonché dalle organizzazioni maggiormente influenti lungo tutta la filiera commerciale; questo indirizzerà molte aziende verso l’elaborazione spontanea dei report conformandosi alle linee guida del VSME. Si può quindi ipotizzare che gli auditor specializzati nella sfera della sostenibilità riceveranno molti incarichi da parte delle società non soggette agli obblighi previsti ma intenzionate a produrre documentazioni rispettanti lo standard proposto dal VSME. Immaginare che le informative ESG possano diffondersi senza subire nemmeno una leggera revisione risulta poco plausibile se si considera l’importanza della loro credibilità e affidabilità.
Transizione ecologica in pillole: La comunicazione delle performance nelle dimensioni ambientale, sociale e di governance (ESG) avviene tramite il meccanismo della rendicontazione di sostenibilità. Tale procedura offre alle imprese gli strumenti necessari per quantificare ed affrontare l’effetto delle loro operazioni sull’ambiente circostante e i contesti sociali, incoraggiando così livelli superiori sia nella trasparenza, sia nella responsabilità.
Transizione ecologica in profondità:
Un’integrazione significativa tra la rendicontazione dei risultati economici tradizionali e i report sulla sostenibilità costituisce uno sviluppo cruciale verso l’instaurarsi di modelli economici davvero ecosostenibili. Grazie a tale sinergia metodologica si apre la possibilità non solo d’analizzare le prestazioni patrimoniali dell’azienda stessa ma anche di apprezzarne gli effetti sul piano sociale ed ecologico; questo fornisce all’intero panorama imprenditoriale uno sguardo decisamente più esaustivo sul valore intrinseco delle aziende stesse.
È necessario prendere coscienza: oggi viviamo in un contesto globale sempre più attento alle problematiche relative all’ambiente e alla società; pertanto giungere a stilizzazioni precise sulle pratiche relative alla rendicontazione può considerarsi non semplicemente facoltativo ma veramente indispensabile. Le imprese che adottano pratiche di trasparenza e responsabilità evidenziano una dedizione tangibile a costruire un avvenire più sostenibile, conquistando così l’affidabilità di clienti, investitori e della comunità in senso ampio. Il concetto di sostenibilità deve essere inteso come un processo continuo anziché come un obiettivo finale; in questo contesto, il reporting funge da guida essenziale per orientarci lungo questa strada.
- Testo completo del Decreto Legislativo 125/2024 sull'attuazione direttiva 2022/2464/UE.
- Testo completo della Direttiva (UE) 2025/794, riferimento normativo chiave.
- Comunicato EFRAG su bozze riviste ESRS e consultazione pubblica.
- Testo completo della Direttiva (UE) 2025/794, in vigore dal 17 aprile 2025.